ven

17

apr

2009

Emendamento "Cassinelli" per la libertà della Rete

 

 

Le modifiche che si dovrebbero effettuare alla legge D'Alia sull'art. 50 bis, riguardante l'oscuramento di internet:

 

ART. 60

 

Sostituire il comma 1 con il seguente: « Quando si procede per reati di istigazione a delinquere ovvero a disobbedire alle leggi di natura penale, e sussistono elementi certi che consentano di ritenere che alcuno compia direttamente, in propria personam, dette attività a mezzo internet, l’Autorità Giudiziaria, coadiuvata da almeno cinque esperti imparziali nominati dal tavolo tecnico di cui al comma 4, può disporre con proprio decreto l’interruzione dell’attività indicata, ordinando al soggetto ritenuto autore del reato e consigliando all'eventuale fornitore della piattaforma telematica attraverso la quale il contenuto è diffuso al pubblico, di provvedere alla immediata rimozione, a titolo preventivo e cautelare, del contenuto attraverso il quale si estrinseca la citata attività. Il destinatario del provvedimento deve, in questo caso, procedervi non oltre quarantotto ore dalla notifica del provvedimento. In caso di ritardo ingiustificato nell’adempimento a detto ordine, l’autore è tenuto al pagamento di una sanzione, da euro mille fino ad euro quindicimila per giorno, commisurata alla gravità del reato e al perdurare nell’inadempimento. ».

 

Sostituire il comma 2 con il seguente: « Qualora, entro settantadue ore dalla notifica del provvedimento di cui al comma precedente, il soggetto contro cui si procede non vi dia esecuzione o comunque il contenuto in oggetto non sia stato rimosso, l’Autorità Giudiziaria coadiuvata dai medesimi esperti imparziali di cui al comma 1 può ordinare al fornitore del servizio di hosting che ha in gestione la piattaforma telematica di procedere alla rimozione del contenuto perseguito, a titolo preventivo e cautelare, ove abbia la possibilità tecnica di procedervi senza pregiudizio per l’accessibilità a contenuti estranei al procedimento. Tale fornitore del servizio di hosting, qualora ricorrano i presupposti che precedono, deve adempiere all’ordine impartitogli entro quarantotto ore dal ricevimento della notifica. In caso di ritardo ingiustificato nell’adempimento a detto ordine, il fornitore è tenuto al pagamento di una sanzione, da euro cinquemila fino ad euro trentamila per giorno, commisurata alla gravità del reato e responsabilità diretta/indiretta del fornitore e al perdurare nell’inadempimento. ».

 

Sostituire il comma 3 con il seguente: « I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono pronunciati con le modalità di cui all’articolo 321 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Le medesime disposizioni disciplinano altresì l’efficacia ed il regime di convalida, riesame ed impugnazione del provvedimento cautelare. ».

 

Sostituire il comma 4 con il seguente: « Per il coordinamento dell’attività di monitoraggio e repressione dei reati commessi a mezzo internet, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un tavolo tecnico cui partecipano, con le modalità, nel numero e nei termini stabiliti dal Ministro dell’interno con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, rappresentanti del Ministero dell’interno, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero per i beni e le attività culturali nonché rappresentanti delle società e delle associazioni di categoria dei prestatori dei servizi della società dell’informazione ivi inclusi AIIP, Assinform, ASSTEL, AESVI, FEDOWEB, Fondazione Ugo Bordoni, Istituto per le Politiche dell'Innovazione e, relativamente alla natura e al bacino di Internet e alla struttura della medisima, rappresentanti di organizzazioni internazionali quali ISOC, ICANN, IETF, IAB e BSA, organizzazioni noprofit quali EFF, Human Rights Watch, CDT, CLUSIT, Liberty Alliance e ALCEI, o chi per essi, e tutti coloro risultanti aventi diritto cosi' come definito dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. ».

 

Lascio a voi i commenti.

 

 

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